DL 95/2012 – emendamenti e note di accompagnamento
26 Luglio 2012In relazione al DL 95/2012 il Forum del Terzo Settore ha presentato alcuni emendamenti che, sottoposti all’attenzione di diversi Senatori che hanno mostrato attenzione e sensibilità, sono stati sottoscritti e presentati. Di seguito è possibile approfondire alcune note che speriamo possano aiutare a meglio comprendere la grave portata del provvedimento in discussione alla Commissione Bilancio del Senato.
Emendamenti art. 4, commi 6-7-8, d.l. 95/2012 – Nota di accompagnamento
L’articolato del decreto, così come formulato, è in grado di azzerare il contributo del non profit alla crescita solidale e civile del Paese, in quanto determina un prosciugamento, scientificamente declinato, delle più importanti fonti finanziarie del mondo associativo, mutualistico e del volontariato sociale: contributi a fondo perduto per il sostegno alle attività istituzionali e contributi su progetti oggetto di analitica rendicontazione delle spese – comma 6 – contributi per lo svolgimento in convenzione di attività – commi 6, 7 – affidamenti diretti per la gestione di servizi “sotto soglia comunitaria” – commi 7-8 –
Si tratta di normativa che cancella in unica battuta oltre un ventennio di legislazione avanzata sul sociale (si pensi, tra le altre, alle leggi 383/2000 e 266/1991 ) e rende “lettera morta” il principio di sussidiarietà incarnato nella legge 328/2000.
Il rinvio generale al codice degli appalti per ogni tipo di affidamento determina inoltre il rischio di una incongrua comparazione/giustapposizione tra soggetti profit e non profit, sulla base di un principio di salvaguardia della concorrenza e del mercato che, nel caso di specie, appare richiamato in termini del tutto impropri, posto che le attività in convenzione e quelle sottoposte a contributo sono svolte senza ritorno di alcun plusvalore, e per lo più co-finanziate dagli stessi enti attuatori, il che evidenzia modalità di svolgimento delle attività ben differenziate, e semmai alternative, alle logiche che muovono le imprese in quanto tali.
Nel merito dei singoli commi:
Comma 6: prevede che gli enti dall’art 11 a 42 del CC non possa ricevere contributi. L’espressione utilizzata è generica, e come tale potenzialmente atta a ricomprendere ogni tipo di erogazione contributiva (contributi a fondo perduto, contributi-corrispettivo ecc..). La norma individua anche delle eccezioni (“fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica”)
Comma 7: prevede che gli EEPP acquisiscano “i beni e servizi strumentali alla propria attività” solo mediante procedure concorrenziali di cui al codice degli appalti. Anche in questo caso si utilizza una locuzione generica, con il rischio che vi siano ricompresi tutti i tipi di affidamento, anche “sotto soglia comunitaria”, rinviando tutto alle gravose norme del codice degli appalti.
Comma 8: crea uno spazio protetto per l’affidamento diretto a società interamente pubbliche per la gestione in house per importi sotto i 200 mila €/annui.