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Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato la circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 con la quale ha fornito chiarimenti in merito al contenuto degli obblighi di trasparenza e pubblicità posti dalla legge, che prevede, per gli Enti del Terzo settore, la pubblicazione, sul proprio sito internet o altra modalità, ed entro il 28 febbraio 2019 (e poi di ogni anno) di ogni vantaggio economico ricevuto da una Pubblica amministrazione.

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, commi 125-129, Legge n. 124/2017 ) ha infatti introdotto alcuni obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche amministrazioni e con altri soggetti pubblici.

Qui alcuni stralci del documento allegato:
La Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129 ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i
soggetti di cui all’art.2-bis del d.lgs n.33/2013. Più specificamente, i destinatari dell’obbligo possono essere raggruppati in due categorie:

  1. alla prima appartengono le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS,
  2. nella seconda categoria rientrano le imprese.

Tale classificazione rileva ai fini del diverso atteggiarsi degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa in esame. Difatti, per i soggetti rientranti nella prima categoria, l’articolo 1, comma 125 prevede la pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori ad € 10.000,00.

Per le imprese, l’adempimento di tale obbligo avviene attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.

[…]

Poiché le norme sopra citate involgono anche la platea degli enti del Terzo settore, nell’attuale fase transitoria di vigenza della disciplina contenuta nel d.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore), come rinvenibile all’articolo 101, commi 2 e 3, questo Ministero, muovendo dalle conclusioni contenute nel richiamato parere, ha sviluppato un percorso condiviso con le Amministrazioni regionali, attualmente competenti nella gestione dei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 6 della legge n.266/1991 e dell’articolo 7 della legge n.383/2000), finalizzato a fornire le necessarie esplicitazioni relativamente al contenuto degli obblighi di cui alla legge citata ed alle relative modalità di adempimento, in modo da porre i soggetti obbligati, facenti parte del Terzo settore, in condizione di poter adempiere con esattezza e puntualità alle prescrizioni normative.

[…]

 

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