Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità
15 Gennaio 2019Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato la circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 con la quale ha fornito chiarimenti in merito al contenuto degli obblighi di trasparenza e pubblicità posti dalla legge, che prevede, per gli Enti del Terzo settore, la pubblicazione, sul proprio sito internet o altra modalità, ed entro il 28 febbraio 2019 (e poi di ogni anno) di ogni vantaggio economico ricevuto da una Pubblica amministrazione.
La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, commi 125-129, Legge n. 124/2017 ) ha infatti introdotto alcuni obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche amministrazioni e con altri soggetti pubblici.
Qui alcuni stralci del documento allegato:
La Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129 ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i
soggetti di cui all’art.2-bis del d.lgs n.33/2013. Più specificamente, i destinatari dell’obbligo possono essere raggruppati in due categorie:
- alla prima appartengono le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS,
- nella seconda categoria rientrano le imprese.
Tale classificazione rileva ai fini del diverso atteggiarsi degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa in esame. Difatti, per i soggetti rientranti nella prima categoria, l’articolo 1, comma 125 prevede la pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori ad € 10.000,00.
Per le imprese, l’adempimento di tale obbligo avviene attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.
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Poiché le norme sopra citate involgono anche la platea degli enti del Terzo settore, nell’attuale fase transitoria di vigenza della disciplina contenuta nel d.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore), come rinvenibile all’articolo 101, commi 2 e 3, questo Ministero, muovendo dalle conclusioni contenute nel richiamato parere, ha sviluppato un percorso condiviso con le Amministrazioni regionali, attualmente competenti nella gestione dei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 6 della legge n.266/1991 e dell’articolo 7 della legge n.383/2000), finalizzato a fornire le necessarie esplicitazioni relativamente al contenuto degli obblighi di cui alla legge citata ed alle relative modalità di adempimento, in modo da porre i soggetti obbligati, facenti parte del Terzo settore, in condizione di poter adempiere con esattezza e puntualità alle prescrizioni normative.
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