Disabilità e Reddito di Cittadinanza: approvata la legge
10 Aprile 2019Fonte www.handylex.org – Il Senato ha modificato e convertito in legge il decreto sul reddito di cittadinanza e pensione. Il testo approvato (legge 28 marzo 2019, n. 26) è stato pubblicato quindi in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo scorso.
Rispetto alle analisi proposte in occasione della pubblicazione del decreto legge e successivamente in occasione della presentazione degli emendamenti (approvati) del Governo, non vi sono significative modificazioni nelle parti che riguardano le persone con disabilità e le loro famiglie.
Ripercorriamo comunque, alla luce delle pur minime variazioni, il perimetro attuale delle misure che hanno introdotto il reddito e la pensione di cittadinanza.
Il reddito di cittadinanza è inteso dal Legislatore come “misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.” Il condivisibile intento è piuttosto ambizioso. Lo stesso reddito di cittadinanza viene definito dalla norma quale “livello essenziale delle prestazioni” ma precisando “nei limiti delle risorse disponibili”. Il che significa che non è un diritto soggettivo che ognuno possa pretendere anche quando sono terminate le risorse messe a disposizione
La legge istituisce anche della pensione di cittadinanza, quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. La pensione di cittadinanza è riservata ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni.
Esempio: concessa ad un anziano solo; concessa a due coniugi anziani; non concessa ad un anziano che vive con il figlio under 65 anni.
In sede di conversione è stata introdotta tuttavia una eccezione: la pensione viene concessa anche se l’anziano convive (esclusivamente) con una persona con disabilità grave o non autosufficiente a prescindere, in questi casi, dall’età di quest’ultimo.
Lo scostamento sostanziale è minimo poiché verosimilmente quel quel nucleo potrebbe godere, in alternativa del reddito di cittadinanza anche se alcuni elementi possono essere di maggior favore.
I limiti e i requisiti di accesso alla pensione sono uguali a quelli del reddito salvo qualche eccezione.
Cittadinanza e residenza
I titolari del reddito di cittadinanza sono sempre i nuclei familiari (mai i singoli componenti di una famiglia). Non può esservi più di un reddito di cittadinanza per nucleo familiare.
Il primo requisito è relativo alla cittadinanza: la misura spetta solo a condizione che il richiedente o uno dei suoi familiari sia cittadino italiano o cittadino UE titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Oltre alla cittadinanza è richiesta la residenza in Italia da almeno dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo.
I requisiti reddituali e patrimoniali
Trattandosi di una misura di contrasto alla povertà assoluta vengono fissati dei criteri piuttosto stringenti per l’individuazione di chi ha diritto al reddito di cittadinanza.
I criteri fondamentali sono quattro e devono essere rispettati tutti: ISEE del nucleo, patrimonio mobiliare, patrimonio immobiliare, reddito del nucleo.
L’ISEE familiare, cioè dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, deve essere inferiore a 9.360 euro.
Il patrimonio immobiliare del nucleo (che poi risulta dall’ISEE), diverso dalla casa di abitazione deve essere inferiore a 30.000 euro.
Viene fissato un limite anche per il patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, titoli ecc.) di tutta la famiglia, cioè dei suoi risparmi. Il limite è variabile a seconda della composizione: limite di 6.000 euro, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo. Nel caso sia presente nel nucleo una persona con disabilità i limiti sono elevati di ulteriori 5000 euro e di 7.500 nel caso di disabilità grave o non autosufficienza.
Esempi: una coppia, 8.000 euro; una coppia con un figlio, 10.000 euro; una coppia con due figli, 10.000 euro; una coppia con tre figli, 11.000 euro; una coppia con un figlio con disabilità, 15.000 euro; una coppia con il marito con disabilità grave, 15.500 euro; una coppia con due figli con disabilità grave, 25.000 euro.
Viene poi definito il limite anche del reddito familiare e questo aspetto è più complesso da illustrare perché implica l’uso di una scala di equivalenza definita dalla legge stessa e che è fondamentale sia per il calcolo del limite del reddito familiare che, poi, per il calcolo del beneficio economico del reddito di cittadinanza. La scala di equivalenza in pratica consente di calcolare un parametro diverso a seconda della composizione e numerosità del nucleo.
1 è il parametro per il primo familiare
0,4 è il parametro per ogni componente maggiorenne successivo
0,2 è il parametro per ogni minorenne successivo.
Il massimo del punteggio però viene stabilito in 2,1 (a rimetterci i nuclei numerosi).
Questa soglia viene elevata a 2,2 nel caso sia presente nel nucleo una persona con disabilità grave o non autosufficienza. Lo 0,1 in più riconosciuto in presenza di disabilità grave o non autosufficienza non ha effetto sui nuclei con meno di 4 componenti.
Esempi:
persona che vive sola | 1 |
coppia | 1,4 |
coppia con un figlio minore | 1,6 |
coppia con un figlio minore con disabilità grave | 1,6 |
coppia con un figlio maggiorenne | 1,8 |
coppia con un figlio maggiorenne con disabilità grave | 1,8 |
coppia con due figli minori con disabilità grave | 1,8 |
coppia con due figli maggiorenni | 2,1 |
coppia con due figli maggiorenni uno con disabilità grave | 2,2 |
coppia con tre figli maggiorenni uno con disabilità grave | 2,2 |
Con questa precisazione è più agevole comprendere il computo del limite massimo fissato ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. La soglia è incrementata ad euro 7.560 per l’accesso alla pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione.
Esempi
composizione | parametro | soglia di reddito |
persona singola | 1 | 6.000 |
coppia | 1,4 | 8.400 |
coppia con un figlio maggiorenne | 1,8 | 10.800 |
coppia con due figli maggiorenni | 2,1 | 12.600 |
coppia con due figli maggiorenni (1 con disabilità) | 2,2 | 13.200 |
coppia con tre figli maggiorenni | 2,1 | 12.600 |
coppia con tre figli maggiorenni (1 con disabilità) | 2,2 | 13.200 |
Oltre ai limiti fin qui esposti è motivo di esclusione il “godimento di beni durevoli” e più precisamente l’acquisto (o leasing o altro) nei sei mesi predenti alla domanda di reddito o pensione di cittadinanza di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti. Sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente. Altro motivo di esclusione il possesso o la disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.
Limite di reddito e nuclei con persone con disabilità
Torniamo al delicato aspetto del computo del reddito che riserva un particolare risvolto proprio per le persone con disabilità che godano di pensioni o assegni.
Per calcolare il reddito familiare di cui abbiamo cennato appena sopra, ci si riferisce a quanto riportato nell’ISEE. L’ISEE infatti prevede una specifica componente denominata Indicatore della Situazione Reddituale che conteggia retribuzioni, pensioni previdenziali, altri redditi di varia origine e prestazioni assistenziali che non siano di invalidità civile (in forza anche di tre sentenze del TAR Lazio del 2015 e di tre sentenze del Consiglio di Stato del 2016).
La legge tuttavia prevede espressamente che il calcolo del limite di reddito (ai soli fini del reddito di cittadinanza) sia inclusivo del “valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”.
Il che significa che nel reddito si computano anche le pensioni di invalidità civile, sordità, cecità civile, gli assegni agli invalidi parziali, l’indennità di frequenza e pensioni sociali. Sono escluse invece le indennità di accompagnamento che vengono erogate a prescindere dal reddito personale (la prova dei mezzi appunto) oltre a contributi che prevedono poi rendicontazione (esempio, alcuni contributi per la vita indipendente). Nel cumulo dei redditi non vanno inoltre computate “le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi”. Rimangono dei coni d’ombra su alcuni trasferimenti non sottoposti a rendicontazione e, al tempo stesso, non espressamente definiti come formula di sostituzione di servizi. Il che aprirà problemi interpretativi e applicativi.
Vale la pena ricordare che il “valore annuo” di una pensione di invalidità civile (285,66 per 13 mensilità) è pari a 3713,58 euro. Lo stesso importo mensile è previsto per l’indennità di frequenza, e per l’assegno mensile di assistenza.
Questa previsione è quindi doppiamente rilevante: da un lato può comportare l’esclusione dal reddito di cittadinanza di un nucleo in cui sia presente una persona con disabilità pur rientrando i tutti gli altri criteri; dall’altro comporta poi sempre una riduzione dell’importo del reddito di cittadinanza per tutti i nuclei in cui sia presente una persona con disabilità titolare di pensione (di cecità, invalidità, sordità) o di assegno o di indennità di frequenza.
Esempi
Composizione | reddito | pensione | |
Nucleo di tre persone | 10000 | rientra | |
Nucleo di tre persone con componente con disabilità | 7500 | 3700 | non rientra |
Nucleo con due persone | 8000 | rientra | |
Nucleo di due persone con componente con disabilità | 5000 | 3700 | non rientra |
Alcune dichiarazioni di origine governativa affermano che nella platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza (1.700.000 nuclei in povertà assoluta, confermati da ISTAT) ne rientrerebbero circa 250.000 che abbiano persone con disabilità al loro interno. Il computo verosimilmente si rifà, pur con una metodologia tutt’altro che trasparente, alla banca dati ISEE, ma le considerazioni appena esposte lasciano supporre che, quand’anche la proiezione governativa fosse reale, vi sono comunque delle sacche di esclusione di famiglie in evidente stato di bisogno.
I benefici del reddito di cittadinanza
Il reddito di cittadinanza prevede un beneficio economico composto di due elementi: una integrazione “pura” al reddito familiare e una componente finalizzata al sostegno del pagamento del canone di affitto.
L’integrazione la reddito può arrivare ad una cifra massima annuale di 6000 euro per un singolo, moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza di cui si è detto sopra. L’integrazione per la pensione di cittadinanza può invece arrivare a 7.560 euro
Per completezza la legge fissa anche un importo minimo di reddito di cittadinanza: 480 euro annui (40 euro al mese).
Esempi
parametro | RdC teorico | Per mese | |
Nucleo persona singola | 1 | 6000 | 500 |
Nucleo di due persone | 1,4 | 8400 | 700 |
Nucleo di tre persone maggiorenni | 1,8 | 10800 | 900 |
Nucleo di quattro persone maggiorenni | 2,1 | 12600 | 1050 |
Nucleo di quattro persone maggiorenni (uno con disabilità grave) | 2,2 | 13200 | 1100 |
Nucleo di cinque persone | 2,1 | 12600 | 1050 |
Nucleo di cinque persone (uno con disabilità grave) | 2,2 | 13200 | 1100 |
Nucleo di tre persone + due minori | 2,1 | 12600 | 1050 |
Il computo dell’importo massimo è ovviamente teorico perché rappresenta appunto una integrazione al reddito del nucleo. Ad esempio la cifra di 8400 euro prevedibile per un nucleo di due persone viene erogata solo se il nucleo è completamente privo di reddito. Ma se il nucleo ha un reddito pur minimo, esempio 2000 euro, quell’importo viene ridotto a 6400.
Per questo motivo il computo delle pensioni e degli assegni di invalidità, cecità, sordità diviene discriminante anche per l’erogazione dell’integrazione del reddito e per il suo importo. Vengono di fatto trattati meno favorevolmente i nuclei in cui sia presente una persona con disabilità (titolare di pensione, assegno, indennità di frequenza) che quelli in cui non siano presenti, pur a parità di tutti gli altri parametri.
Esempi
Nuclei a parità di condizioni e entro i limiti previsti dalla legge sul reddito di cittadinanza.
RdC/mese* | |
Nucleo di una sola persona | 500,00 |
Nucleo di una sola persona con disabilità grave | 187,50 |
Nucleo con 2 componenti di cui uno con disabilità | 391,25 |
Nucleo con 2 componenti senza disabilità | 700,00 |
Nucleo con 3 componenti di cui uno con disabilità | 591,25 |
Nucleo con 3 componenti senza disabiltà | 900,00 |
Nucleo con 4 componenti di cui uno con disabilità | 791,25 |
Nucleo con 4 componenti senza disabilità | 1050,00 |
Nucleo con 5 componenti di cui uno con disabilità | 791,25 |
Nucleo con 5 componenti senza disabilità | 1050,00 |
Nucleo con 5 componenti di cui uno con disabilità | 787,50 |
Nucleo con 5 componenti di cui due con disabilità | 515,83 |
(*simulazione con reddito reale pari a zero)
La seconda componente del reddito di cittadinanza è riconosciuta ai soli nuclei residenti in casa in affitto. È pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, però fino ad un massimo di euro 3.360 annui (280 euro al mese). Per i titolari di pensione di cittadinanza questa componente è al massimo di 1.800 euro l’anno. Lo stesso importo (1.800 euro) è riconosciuto ai nuclei che abbiano sottoscritto un mutuo per l’acquisto della prima casa.
Patto per il Lavoro e Patto per l’Inclusione Sociale
Per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza viene richiesto l’impegno da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.
Sono tenuti a questi obblighi tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione.
Sono esclusi invece da questi obblighi i titolari di pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del reddito di cittadinanza pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni. Sono esclusi da questi obblighi e percorsi le persone con disabilità. Queste ultime possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (la norma sul collocamento mirato).
Possono infine essere esonerati dagli obblighi i familiari con carichi di cura, quando nel nucleo siano presenti minori di tre anni di età o persone con disabilità grave o non autosufficienza. Nella norma non è chiaro se in un nucleo possa essere indicato più di un familiare con carichi di cura (ad esempio entrambi i genitori con figli minori o con disabilità).
Fra gli obblighi, come detto, vì è quella di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue pena la decadenza dal beneficio. Come si giudica una offerta “congrua”?
Nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua l’offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta e ovunque collocata se si tratta di terza offerta.
Decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un’offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, o collocata ovunque se si tratta di terza offerta.
Successivamente è congrua un’offerta ovunque sia collocata anche nel caso si tratti di prima offerta.
Viene posta un’eccezione nel caso in cui siano presenti nel nucleo persone con disabilità: l’offerta (indipendentemente che sia la prima o una successiva) è congrua solo se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario. In tal senso è molto rilevante chiarire se si possono indicare più familiari con carichi di cura oppure se può esserne indicato uno solo. Ad esempio: in una coppia con un figlio con disabilità uno dei due genitori potrebbe essere costretto ad accettare un’offerta di lavoro a 100 chilometri, mentre all’altro genitore, esonerato da quell’obbligo, rimarrebbe l’intero carico assistenziale.
Incentivi alle aziende
La legge, al fine di incentivare l’assunzione di titolari di reddito di cittadinanza, prevede agevolazioni ai datori di lavoro in termini di compensazione degli oneri previdenziali (escluso INAIL) e contributivi. In sede di conversione del decreto è stato inserito il vincolo, ai fini della concessione di quegli incentivi, del rispetto delle aliquote di riserva previste dalla legge 68/1999 sul collocamento mirato della persone con disabilità.
Consulta il testo della legge 28 marzo 2019, n. 26.