Decreto Crescita: le novità per gli enti del terzo settore
03 Luglio 2019Approvato anche al Senato, ufficializza la proroga al 30 giugno 2020 per l’imminente adeguamento fissato al 3 agosto 2019. Passa anche la modifica allo Spazzacorrotti che esonera tutti gli Ets dagli obblighi previsti dall’equiparazione ai partiti politici
Il 27 giugno 2019 è passato al Senato con 158 sì, 104 contrari e 15 astenuti “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (dl 34/2019).
Diventa ufficiale la proroga per l’adeguamento degli statuti dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 utilizzando procedure semplificate e passa anche la modifica allo Spazzacorrotti che esonera tutti gli Ets dagli obblighi previsti dall’equiparazione ai partiti politici.
Qui il commento del Forum Terzo settore: “La Camera approva il decreto crescita: bene gli emendamenti allo “spazzacorrotti”, la proroga della modifica degli statuti è un’occasione mancata per dare certezza agli enti di Terzo settore”
Un altra novità del Decreto Crescita riguardano gli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotti dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (n. 124/2017), in sostanza il tema della pubblicazione dei contributi pubblici.
Il Decreto (art. 35) individua quali sono i soggetti obbligati a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, le erogazioni percepite nell’esercizio finanziario precedente, ma sposta la scadenza annuale per la pubblicazione dal 28 febbraio al 30 giugno. L’impegno riguarda le imprese e parte del terzo settore, in particolare le associazioni di protezione ambientale, le associazioni, le Onlus e fondazioni e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri. Si aggiungono, inoltre, le associazioni dei consumatori e degli utenti.
Il Decreto Crescita definisce anche la tipologia di erogazioni che dovranno essere rese pubbliche sul web. Si tratta di “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati”.
Cosa cambia quindi? Vengono esclusi dall’obbligo ad esempio gli incarichi retribuiti e in generale l’acquisto di eventuali beni e servizi, oppure eventuali risarcimenti danni. Sono esclusi anche i contributi a “carattere generale”, per cui l’obbligo non coinvolge, per esempio, anche il contributo del 5 per mille, e tutto il tema dei “vantaggi”. Diverso il caso di vantaggi attribuiti alle singole realtà, che sono invece toccati dalla disciplina, come nel caso di immobili dati in comodato d’uso a un ente del terzo settore.
Si chiarisce, inoltre, quali sono le amministrazioni pubbliche coinvolte (art. 1 comma 2 del dlgs n. 165 del 30 marzo 2001), finora anche queste indicate genericamente.
Ultima – ma non per importanza – novità riguarda le sanzioni. Rispetto alle indicazioni dello scorso gennaio, sono estese a tutti, anche agli enti del terzo settore.
La modifica alla legge n. 124 del 2017 introduce, infatti, a partire dal 1° gennaio 2020, una sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che violano l’obbligo di pubblicazione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2000 euro.
Si introduce anche una sanzione amministrativa accessoria: se il trasgressore non procede alla pubblicazione e al pagamento previsto entro 90 giorni dalla contestazione, dovrà restituire interamente la somma ricevuta. La sanzione amministrativa, inoltre, viene predisposta dalle stesse amministrazioni che hanno erogato il contributo, o nel caso di enti privati, dalle amministrazioni vigilanti o competenti in materia.
Fonte e maggiori informazioni: Cantiere Terzo Settore