#IoRestoACasa – Chiarimenti a quesiti per il Terzo settore
14 Marzo 2020Sul sito del Governo (nella pagina “Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo”) vengono pubblicato diversi chiarimenti che possono riguardare anche il Terzo settore e che riportiamo di seguito.
La pagine del sito del Governo #IoRestoacasa e la presente pagina vengono continuamente aggiornate.
Invitiamo anche a consultare periodicamente il seguente sito: Ministero della Salute FAQ – Covid-19, domande e risposte
(aggiornamento al 14/03/2020)
SERVIZI SOCIALI
I servizi sociali saranno funzionanti (consultori, sert, centri diurni, centri per senza tetto)? Sì, non è prevista alcuna sospensione per questi servizi.
Nei centri sociali per i quali è prevista la sospensione di attività, sono compresi quelli che erogano servizi sociali (disciplinati dalle normative nazionali o regionali) di settore come i centri diurni per persone con difficoltà di carattere sociale (comprensivo dei servizi di mensa, igiene personale ecc.), gli empori sociali per persone in povertà estrema, i centri polivalenti per anziani e diversamente abili e i centri di ascolto per famiglie che erogano, tra l’altro, consulenze specialistiche, attività di mediazione familiare e spazi neutri su disposizione dell’autorità giudiziaria e, infine, i centri antiviolenza? Sono sospese soltanto le attività dei servizi diurni con finalità meramente ludico ricreative o di socializzazione o animazione che non costituiscono servizi pubblici essenziali. I centri elencati, che assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, accesso a prestazioni specialistiche ecc.), possono proseguire la propria attività. Devono comunque garantire condizioni strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Le associazioni di volontariato che somministrano pasti o servizi alle fasce di popolazione debole, possono continuare ad erogare i loro servizi alla luce delle previsioni contenute nel DPCM dell’11 marzo 2020? Sì. Il DPCM dell’11 marzo 2020, sospende le attività di ristorazione, ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché garantiscano la distanza di sicurezza inter personale di un metro. È da ritenersi che pur essendo a titolo gratuito, tali servizi, possano rientrare nella fattispecie indicata. È comunque opportuno che tali attività vengano sottoposte a coordinamento da parte dei servizi sociali pubblici territoriali.
Vi sono servizi sociali svolti da organizzazioni di volontariato anche in convenzione con Enti locali a favore di persone impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio che comportano lo spostamento dei volontari sia all’interno del proprio Comune e a volte anche in comuni limitrofi. Si tratta di servizi di distribuzione alimentare a domicilio per disabili o anziani senza assistenza oppure di consegna di farmaci o altri generi di prima necessità, o anche del disbrigo di pratiche o del pagamento di bollette. Sono servizi che spesso vengono svolti in accordo con gli assistenti sociali di riferimento e quindi inderogabilmente necessari per la salute e la soddisfazione di bisogni primari degli utenti. Servizi sociali con queste caratteristiche possono essere considerati “necessari” consentendo quindi ai volontari di muoversi senza incorrere in sanzioni e senza interrompere l’attività? Sì, rientrano tra i servizi che si possono continuare a erogare, sempre mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro dagli altri operatori e dagli utenti, o, comunque, utilizzando i presidi sanitari necessari, ove questo non sia possibile
LAVORO
La modalità di “lavoro agile” (o lavoro a distanza) può essere applicata dal datore di lavoro pubblico e privato a tutti i lavoratori? Sì. Sono previste modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile e non ci sono limiti, considerato che anche la normativa vigente prima dello stato d’emergenza sanitaria non prevedeva una soglia massima di lavoratori in questa modalità.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile di cui al DPCM 11 marzo 2020 è previsto fino alla fine dello Stato di emergenza oppure per il solo periodo di applicazione del DPCM 11 marzo 2020, e dunque fino al 25 marzo?Lo svolgimento del lavoro in modalità agile è previsto fino al 25 marzo 2020, ossia per il periodo in cui è prevista l’applicazione delle misure straordinarie disposte dal DPCM 11 marzo 2020.
I rapporti di lavoro di colf, badanti e baby-sitter rientrano nella sospensione delle attività inerenti “i servizi alle persone”, disposta dall’art. 1, punto 3), del DPCM dell’11 marzo 2020? No. Tali prestazioni lavorative non rientrano tra i servizi alla persona, oggetto di sospensione.
CERIMONIE, EVENTI E ATTIVITA’ RICREATIVE
Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli? Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).
Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura? Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.
I Circoli ricreativi per persone anziane restano aperti? No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.