Solidarietà alimentare e terzo settore in emergenza coronavirus
31 Marzo 2020Fonte: Cantiere Terzo Settore
Previsti 400milioni di euro da distribuire alle persone in maggiore difficoltà. Le risorse saranno gestite dai Comuni in collaborazione con i Servizi sociali e le organizzazioni del territorio, coinvolte nella fase di acquisto e nella distribuzione
Il terzo settore è in prima linea nella gestione dell’emergenza coronavirus che sta mettendo a dura prova l’intero Paese non solo da un punto di vista sanitario, ma anche economico e sociale. A subirne le conseguenze più dure, ancora una volta le fasce di popolazione più fragili. Un primo segnale di sostegno arriva con l’ordinanza del Dipartimento della Protezione civile del 29 marzo 2020 che mette a disposizione 400 milioni di euro da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e fornisce le disposizioni operative. Nello specifico saranno destinati all’erogazione di buoni pasto e derrate alimentari alle persone più deboli individuate dai servizi sociali comunali, la cui gestione potrà avvalersi del supporto proprio degli enti del terzo settore.
Una misura importante, annunciata in conferenza stampa sabato sera dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte insieme al Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri e al presidente dell’Anci Antonio Decaro, e che coinvolge i volontari e gli operatori del terzo settore nella fase di acquisto e di distribuzione dei beni.
La distribuzione dei beni
L’ordinanza della Protezione civile assegna ai Comuni la possibilità di acquistare, con i fondi assegnati dal Governo e le eventuali donazioni destinate, in deroga alle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016):
- buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
- generi alimentari o prodotti di prima necessità.
I Comuni possono avvalersi degli enti del terzo settore sia nella fase di acquisto che nella fase di distribuzione di tali beni. L’ordinanza chiarisce inoltre che per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del terzo settore e dei volontari coinvolti. Dovranno ovviamente essere rispettate le misure precauzionali disposte dalla normativa al fine di evitare il contagio, quali il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione.
Per quanto riguarda i destinatari degli aiuti, saranno individuati dall’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune fra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici dettati dall’emergenza, dando priorità a quelli non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico.
Nell’individuazione dei bisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni potranno coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).
L’organizzazione e la ripartizione dei fondi
Il provvedimento è stato volutamente redatto senza particolari indicazioni per lasciare il più ampio margine di manovra ai Comuni che si organizzeranno come meglio ritengono. L’ordinanza firmata dal Capo dipartimento Angelo Borrelli dispone che su 400 milioni di euro, 386,9 siano destinati alle regioni a statuto ordinario, alla Sicilia e alla Sardegna, e 13 al Friuli Venezia Giulia, alla Valle D’Aosta e alle provincie autonome di Trento e Bolzano.
In generale, le risorse sono ripartite criteri specifici:
- L’80% del totale (320milioni di euro) in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune;
- Il 20% del totale (80milioni di euro) in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun Comune (relativo all’anno di imposta 2017) e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione;
- Il contributo minimo per ogni Comune non può essere inferiore a 600 euro; viene inoltre raddoppiato il contributo assegnato ai Comuni primo focolaio d’Italia come definito nell’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020. Per rispettare queste priorità, potrebbe essere decurtata la quota prevista all’articolo a) dei Comuni con popolazione maggiore a centomila abitanti.
La gestione delle donazioni per la solidarietà alimentare
La circolare consente ai Comuni di destinare eventuali donazioni alle misure urgenti di solidarietà alimentare, oltre che di aprire appositi conti correnti bancari o postali dedicati al fine di raccogliere tali donazioni.
A tali donazioni si applicano le misure previste dall’articolo 66 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020. Il decreto “Cura Italia”, infatti, allarga le maglie delle donazioni in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica dovuta al covid-19 effettuate nell’anno 2020 da persone fisiche e enti non commerciali in favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti e istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro. In questi specifici casi, infatti, è prevista una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito del 30% per importi non superiore a 30mila euro. Se a donare sono soggetti titolari di reddito di impresa si fa invece riferimento all’articolo 27 “Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche” della legge n.133 del 13 maggio 1999.
Sulla Solidarietà alimentare, arrivano le indicazioni di Anci
Le linee guida lasciano autonomia ai singoli enti per la gestione delle risorse, la definizione delle modalità e l’individuazione dei beneficiari ma definiscono il quadro generale in cui gestire buoni spesa o acquisiti di prodotti. Priorità ai nuclei che non sono destinatari di altri sostegni
Arrivano dall’Anci con una prima nota di indirizzo le indicazioni sulla gestione dei fondi per l’iniziativa di solidarietà alimentare attivata dal Governo con 400 milioni di euro per fronteggiare le conseguenze economiche della diffusione del coronavirus. Il provvedimento, infatti, è stato definito grazie alla collaborazione tra Governo, Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione nazionale dei comuni italiani, tassello finale e fondamentale per la corretta gestione del finanziamento.
È dello scorso 29 marzo, infatti, l’ordinanza della Protezione civile che definisce risorse, requisiti e modalità di gestione di questi fondi. L’obiettivo è di rendere il più possibile autonomi i Comuni chiamati a soddisfare immediatamente il bisogno dei propri cittadini in stato di bisogno utilizzando anche mezzi e strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti. Le risorse determinate dall’ordinanza andranno contabilizzate nel bilancio di ciascun ente attraverso, se necessario, una variazione di bilancio a titolo di “misure urgenti di solidarietà alimentare”. La variazione di bilancio potrà essere approvata con delibera di Giunta. Per l’utilizzo di tali risorse, inoltre, non è previsto un termine per l’utilizzo, né obbligo di rendicontazione a terzi di quanto speso. I Comuni, inoltre, possono destinare all’attuazione di misure urgenti di solidarietà anche eventuali donazioni su appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali, utilizzando le agevolazioni previste dal “Cura Italia”.
Ma cosa prevedono le linee guida dell’Anci? Ecco le principali indicazioni.
Buoni spesa: ok anche a titoli già legittimati ed elenco libero degli esercizi commerciali
Previsti dal provvedimento, si possono utilizzare anche titoli già legittimati all’acquisto già in uso presso l’ente. Per fare qualche esempio, è il caso di voucher sociali, dei buoni pasto utilizzabili per il servizio sostitutivo di mensa oppure è possibile esternalizzare (senza per forza una procedura di evidenza pubblica) questa attività a soggetti terzi idonei alla realizzazione e distribuzione dei titoli legittimati all’acquisto per i beneficiari.
In generale, sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali identificati in un apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Per consentire la massima flessibilità nella gestione dell’emergenza, l’individuazione degli esercizi non è soggetta a nessuna procedura standardizzata. Gli enti sono liberi di attivare convenzioni con le realtà commerciali che hanno manifestato interesse o procedere anche ad elenchi “aperti”, senza scadenza, per raccoglierne le adesioni.
Come gestire i generi alimentari e i prodotti di prima necessità
Come già indicato nell’ordinanza della Protezione civile, per l’acquisto e la distribuzione dei beni gli enti possono avvalersi degli enti del terzo settore. Nello specifico, nell’individuazione dei fabbisogni i Comuni in particolare possono coordinarsi con quelli già attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell’ambito del Programma Operativo del Fondo di aiuti Europei agli indigenti (FEAD). Non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del terzo settore e dei volontari coinvolti. Gli acquisti non sono assoggettati alle procedure del Codice degli appalti.
Beneficiari, ad avere la priorità chi non beneficia di altri sostegni
Nelle maglie di un provvedimento che lascia molto spazio alla gestione dell’emergenza ai singoli enti, non vengono indicati criteri specifici per l’individuazione dei beneficiari e del relativo contributo. La competenza in merito è affidata all’Ufficio dei Servizi sociali di ciascun Comune. Come si legge nella nota, la platea è identificata tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica e tra quelli in stato di bisogno. L’ufficio, però, darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). Allo stesso tempo, questa indicazione non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito.
Modalità di accesso, qualche indicazione di massima
Tra quelle possibili, nella nota si indicano semplici modelli di autocertificazione che consentano a chi ne ha diritto di accedere celermente alle misure del decreto. È consentito anche l’accesso alle misure attraverso avviso aperto e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili. Si indica, inoltre, la possibilità che gli uffici procedano con criteri meramente proporzionali, fino ad esaurimento fondi. Si suggerisce all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, infine, di rilasciare formale certificazione con un numero univoco di progressione ai beneficiari delle misure, idonea ad un loro riconoscimento da parte degli esercenti degli esercizi commerciali.