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Contributo a fondo perduto: come ne possono usufruire gli enti non profit

Stanziati finora più di 2,9 miliardi di euro per la misura di sostegno prevista dal decreto Rilancio. Potranno accedere anche gli enti non commerciali, ma a determinate condizioni, ma non quelli che possiedono solo il codice fiscale. Ecco gli esempi per facilitare il calcolo e le indicazioni sulla procedura.

Fonte: Cantiere terzo settore
Articolo di Daniele Erler

Una delle più importanti misure disposte al fine di sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” è rappresentata dalla possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto, ex art.25 del decreto legge 34 del 2020 (cosiddetto “Rilancio”), il cui testo non verrà modificato nel procedimento di conversione in legge.

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 15/E del 13 giugno 2020 e con il provvedimento del 10 giugno 2020 ha chiarito alcune questioni relative alla fruizione di tale contributo e alle modalità con cui richiederlo. Come sul sito istituzionale, infatti, dal 15 giugno sono più di 890 mila gli ordinativi di pagamento emessi per un importo complessivo 2,9 miliardi di euro, le somme sono accreditate direttamente sui conti correnti di imprese, commercianti e artigiani. Al 4 luglio sono 1.208.085 le istanze di contributo a fondo perduto provenienti da tutto il territorio nazionale.

Sempre sul sito dell’Agenzia è possibile consultare una sezione appositamente dedicata a tale misura di sostegno, così come scaricare e consultare la completa ed esaustiva guida operativa.

I soggetti e le condizioni per poterne usufruire

Il contributo può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, ad eccezione di quelli previsti dall’art.25, c.2 del Decreto “Rilancio”. Per ricevere il contributo i soggetti devono aver iniziato l’attività in data antecedente al 1° maggio 2020.

Possono richiedere il contributo anche gli enti non commerciali di cui all’art.73, c.1, lett. c) del D.P.R. 917 del 1986 (cosiddetto Tuir), che esercitano attività commerciale in via non esclusiva né prevalente, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Non lo possono quindi richiedere gli enti non commerciali in possesso del solo codice fiscale, non svolgenti alcuna attività commerciale.

Le condizioni affinché gli enti non profit possano accedere al contributo sono le stesse previste per le imprese, e cioè:

  • un volume di ricavi commerciali nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio” (quindi 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019, per i soggetti il cui periodo di imposta coincide con l’anno solare) non superiore a 5 milioni di euro;
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La Circolare 15/E del 13 giugno 2020 fornisce specifici chiarimenti sulle modalità di determinazione del reddito, ai fini della determinazione della soglia di cui al precedente punto 1), oltre che in relazione al calcolo del fatturato e dei corrispettivi di cui al punto 2).

Gli enti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e quelli con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di Comuni che già versavano in uno stato di emergenza al 31 gennaio 2020 (ad esempio per eventi sismici alluvionali o crolli di infrastrutture), hanno diritto al contributo anche in assenza del requisito relativo al calo del fatturato, fermo restando il limite dei 5 milioni di euro nell’esercizio precedente. Per tali soggetti, anche qualora l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 fosse pari a zero, spetterà comunque il contributo minimo previsto dall’art.25, c.6 del Decreto “Rilancio”, che è pari a 2.000 euro per gli enti giuridici.

La lista dei Comuni appena menzionati è contenuta nella tabella in calce alle istruzioni per la compilazione, contenuta nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Le modalità di calcolo del contributo

Le regole per calcolare il contributo spettante ai soggetti beneficiari sono contenute al comma 5 dell’art.25 del Decreto “Rilancio”, e devono essere seguite anche dagli enti non profit che presentano i requisiti per fare richiesta.

Il contributo spettante è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La percentuale applicabile è stabilità in base al volume dei ricavi relativi al periodo di imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio” (quindi il periodo sarà il 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019, per i soggetti il cui periodo di imposta coincide con l’anno solare), secondo tale schema:

  • il 20 %, se i ricavi o compensi sono stati minori o uguali a 400.000 euro;
  • il 15 %, se i ricavi sono stati superiori a 400.000 euro e minori o uguali a 1.000.000 di euro;
  • il 10 % se i ricavi sono stati superiori a 1.000.000 di euro e minori o uguali a 5.000.000 di euro.

Per chiarire quanto detto, si riportano 3 esempi.

ESEMPIO 1

Associazione che nell’anno 2019 ha conseguito ricavi commerciali per un importo di 320.000 euro e che ad aprile 2019 ha contabilizzato ricavi per 60.000 euro contro 10.000 euro nell’aprile 2020. Il contributo è pari al 20% della differenza di 50.000 euro, per un importo di 10.000 euro.

ESEMPIO 2

Associazione che nell’anno 2019 ha conseguito ricavi commerciali per un importo di 750.000 euro e che nell’aprile 2019 ha conseguito ricavi per 120.000 euro contro 30.000 dell’aprile 2020. Il contributo è pari al 15% della differenza di 90.000 euro, per un importo di 13.500 euro.

ESEMPIO 3

Associazione che nell’anno 2019 ha conseguito ricavi commerciali per un importo di 2.000.000 di euro e che nell’aprile 2019 ha conseguito ricavi per 300.000 euro contro 60.000 dell’aprile 2020. Il contributo è pari al 10% della differenza di 240.000 euro, per un importo di 24.000 euro.

I termini e le modalità per presentare la domanda

I termini e le modalità di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sono contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020.

L’istanza può essere predisposta ed inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020. Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

L’invio deve avvenire con modalità telematiche, tramite i canali dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’istanza può ovviamente essere trasmessa anche avvalendosi di un intermediario abilitato (C.A.F. o commercialista).

L’istanza dovrà contenere i seguenti dati:

  • il codice fiscale dell’ente che richiede il contributo e del suo rappresentante legale;
  • l’Iban del conto corrente su cui accreditare la somma, intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo;
  • tutti i dati necessari a determinare la spettanza e l’ammontare del contributo, tra i quali il fatturato e i corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020.

Come già detto in precedenza, nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate è comunque possibile trovare tutte le informazioni e la modulistica relativa alla presentazione dell’istanza di contributo.

Natura del contributo e concorso alla formazione del reddito

La Circolare 15/E del 13 giugno 2020 chiarisce che sul piano contabile il contributo in questione costituisce un contributo in conto esercizio, in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del Covid-19.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, non assume rilevanza nella determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sul valore aggiunto (Irap), non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del Tuir, e non incide sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi di cui all’articolo 109, comma 5 del Tuir. 

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