Dallo sport alla ristorazione, le nuove restrizioni anche per il non profit
21 Ottobre 2020Per arginare l’ascesa dei contagi ed evitare un nuovo lockdown, il Governo ha introdotto altre misure di contenimento in un Dpcm valido fino al prossimo 13 novembre. I servizi educativi e scolastici rimangono in presenza ma riformulati e stop a convegni e congressi
Saranno valide da oggi 19 ottobre fino al 13 novembre 2020 le nuove misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19 previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre. Il provvedimento contiene alcune modifiche al Dpcm 13 ottobre 2020, che rimane in vigore con le modifiche apportate dal Dpcm 18 ottobre 2020 che coinvolgono anche il mondo del non profit concernenti, tra l’altro, l’attività sportiva, i servizi di ristorazione, i servizi educativi e scolastici e lo svolgimento di convegni e congressi.
Non risultano invece modificate (e quindi rimangono vigenti nella formulazione originaria) tutte le disposizioni del Dpcm 13 ottobre 2020 relative all’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, allo svolgimento di manifestazioni pubbliche (possibili soltanto in forma statica), all’erogazione del trasporto pubblico locale e di linea, allo svolgimento delle attività professionali, alle attività degli stabilimenti balneari e delle strutture recettive, agli spostamenti da e per l’estero, agli obblighi dei vettori e degli armatori, allo svolgimento di feste (al chiuso e all’aperto), all’accesso al pubblico dei musei e agli altri istituti e luoghi della cultura e ai luoghi di culto, alle attività dei centri culturali e sociali e alla disabilità.
Come continuare a svolgere attività sportiva
Il Dpcm 18 ottobre 2020 introduce diverse prescrizioni in merito allo svolgimento dell’attività sportiva e motoria all’aperto o al chiuso e alle competizioni sportive.
Nello specifico:
a) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali.
Per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico
- con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi,
- esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere,
- con adeguati volumi e ricambi d’aria,
- a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente,
- con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie,
- nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori.
Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;
b) entro questi stessi limiti devono svolgersi gli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport;
c) l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni;
d) sono sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.
Come riferito dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella conferenza stampa tenuta domenica 18 ottobre 2020, le palestre e le piscine restano aperte sino alla prossima settimana: se entro tale termine non saranno adeguati gli spazi e l’organizzazione interna ai protocolli di riferimento, verranno sospese – sempre secondo quanto riferito dal Presidente del Consiglio – anche queste attività.
Stop ad attività convegnistiche o congressuali
Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico.
Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Attività didattica ed educativa, si continua in presenza
L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, mentre le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.
Le Università predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria e, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’Università e della ricerca.
L’applicazione di tali prescrizioni, rispetto alle altre, è posticipata al 21 ottobre 2020.
Nuovi limiti per le attività di ristorazione
Modifiche significative sono apportate anche in merito alle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), che da oggi sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo.
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.
Gli esercenti sono obbligati ad esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Altre misure
Si prevede poi la possibilità di chiudere al pubblico, dopo le ore 21.00, vie o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Le attività di sale gioco, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 21.00. Sono vietate le sagre e le fiere di comunità, ma restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.
Sport, riunioni private, ristorazione: arrivano nuove precisazioni
In una circolare del Ministero dell’Interno ulteriori indicazioni per sciogliere i dubbi aperti dall’ultimo Dpcm per arginare il contagio del Coronavirus. Confermata la possibilità di svolgere le assemblee in presenza, ma sono fortemente consigliate le modalità a distanza
Arrivano nuove precisazioni sull’ultimo Dpcm, quello del 18 ottobre 2020 – in vigore dal 19 ottobre 2020 ed efficace sino al 13 novembre 2020 che contiene nuove e più stringenti misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19.
In particolare, il provvedimento apporta alcune modifiche al Dpcm del 13 ottobre 2020 che riguardano – per quanto di specifico interesse per gli enti non profit – l’attività sportiva, i servizi di ristorazione e lo svolgimento di convegni e congressi.
Le precisazioni arrivano con la circolare del 20 ottobre 2020 il Ministero dell’Interno ha fornito importanti indicazioni applicative riguardanti alcuni profili innovativi del provvedimento.
Sport individuali e di contatto, ecco le limitazioni
In merito a quanto disposto dal Dpcm del 18 ottobre 2020 per gli eventi, le competizioni sportive e gli sport di contatto, la circolare precisa che sono consentiti esclusivamente gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Non sono consentiti, pertanto, eventi e competizioni di livello provinciale.
Sono poi oggetto di divieto gli eventi e le competizioni riguardanti le discipline sportive di contatto di interesse provinciale.
Sono inoltre vietate le attività sportive di contatto a carattere ludico-amatoriale, ossia qualunque attività sportiva di contatto effettuata a livello occasionale e spontaneo (ad esempio, le partite di calcetto tra amici).
È inoltre chiarito che il tesseramento presso associazioni o società sportive dilettantistiche è condizione per l’esercizio degli sport di contatto, purché esso avvenga nel perimetro di eventi e competizioni riconosciute di interesse nazionale o regionale dai suddetti Comitati e dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
Sono escluse dal divieto, invece, le forme individuali degli sport di contatto, con la conseguenza che le relative attività di allenamento potranno continuare a svolgersi, purché nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di sicurezza.
La circolare riporta utilmente alcuni esempi: per il calcio, potrà essere svolto il lavoro individuale con la palla; per le arti marziali, l’allenamento con manichini; per la danza, le figure singole.
Vietate sagre, fiere, convegni e congressi, ok a riunioni private in presenza (solo se necessario)
Le sagre e le fiere di comunità, contraddistinte dal carattere locale, sono oggetto di espresso divieto, mentre rimangono consentite quelle di carattere nazionale e internazionale.
Sono inoltre sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione.
La circolare precisa che la distinzione fra riunioni private e attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc.
Ne deriva che le assemblee degli enti per approvare il bilancio e/o per modificare gli statuti si dovranno tenere in videoconferenza, e quindi a distanza. Laddove ciò non sarà possibile, la riunione potrà comunque svolgersi in presenza, nel rispetto comunque delle indicazioni normative in tema di prevenzione del contagio da Covid-19.
Pubblici esercizi e consumo al tavolo
Il Dpcm 18 ottobre 2020 è poi intervenuto stabilendo che l’attività degli esercizi pubblici è consentita dalle ore 5.00 alle ore 24.00 con consumazione al tavolo, e dalle ore 5.00 alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo.
La Circolare del Ministero dell’Interno sottolinea l’importanza della novità introdotta in merito al numero massimo di 6 commensali per tavolo, all’obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale stesso e allo svolgimento della ristorazione con asporto (prima consentita senza limiti orari, ora invece esercitabile fino alle ore 24.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze).
Chiusura di strade e piazze anche con le unità militari
A proposito della facoltà di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, delle strade o delle piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, la Circolare precisa che tale intervento è funzionale a una mitigazione del rischio di contagio da Covid-19, e che, pertanto, la sua finalità ispiratrice risiede nella tutela della salute pubblica.
Sarà il sindaco ad attuare eventualmente la misura sulla base di una ricognizione degli spazi urbani nei quali, per comportamenti consuetudinari, possa ritenersi più elevato il rischio di assembramenti e, quindi, di propagazione del contagio.
Questa valutazione potrà essere compiuta anche con l’ausilio delle competenti strutture di prevenzione sanitaria e nell’attuazione di tale misura il sindaco potrà avvalersi anche delle unità militari.
In considerazione, poi, del fatto che deve essere comunque consentito il libero accesso agli esercizi commerciali e alle abitazioni private, e il conseguente deflusso, la circolare precisa che la misura in questione dovrà essere tempestivamente anticipata, da parte dell’autorità comunale, con adeguati mezzi comunicativi, sia alle associazioni di categoria, sia alla cittadinanza interessata.