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Superbonus: lavori su qualsiasi tipo di immobile per Odv, APS, Onlus

Dopo la buona notizia dell’accesso al credito per gli enti non commerciali della scorsa settimana (cfr. l’articolo Accesso al credito garantito per gli enti non commerciali dal Direttore dein audizione il 18 novembre 2020, in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, sul tema del “Superbonus”, articoli 119-121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto Rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha chiarito che l’Ecobonus per le Odv, APS e Onlus (comprese anche le cooperative sociali) è esteso a qualsiasi tipo di immobile a prescindere dalla categoria catastale.

“Per le ONLUS, le APS e le OdV di cui al citato comma 9, lett. d-bis, dell’articolo 119, invece, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, si ritiene che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.”

! Per tali soggetti (le ONLUS, le APS e le OdV) non opera quindi la limitazione, indicata nella citata circolare n. 24/E del 2020 per le persone fisiche, in ordine all’applicazione del Superbonus agli interventi realizzati sugli immobili “residenziali”.

Limitazione che si giustifica, a parere dell’Agenzia, col fine di escludere per le persone fisiche la possibilità di applicare il Superbonus agli immobili destinati all’esercizio dell’attività di impresa o professionale, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 119, comma 9, lett. b).

! Per quanto riguarda l’individuazione dei limiti di spesa, inoltre, nel corso dell’audizione si rileva come, al pari degli altri destinatari, anche per gli interventi da parte di soggetti del Terzo Settore il tetto di spesa deve essere considerato per unità immobiliare ancorché l’intervento si riferisca alla singola camera o all’ufficio.
In sostanza, se i richiamati soggetti (ONLUS, APS e OdV) sostengono spese per:

  • interventi “trainanti”, realizzati su un edificio in condominio o su edifici unifamiliari, il limite di spesa andrà calcolato in base a quanto stabilito al comma 1 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020;
  • interventi “trainati”, il limite andrà calcolato ai sensi del comma 2 o dei commi 5, 6 e 8 del medesimo art. 119.

Per quanto riguarda, inoltre, l’individuazione dei limiti di spesa, la stessa va effettuata anche per tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario dell’agevolazione, applicando le regole contenute nel medesimo articolo 119, ovvero, tenendo conto della natura degli immobili (edificio in condominio, ecc.) e del tipo di intervento da realizzare (isolamento termico, sostituzioni impianto di riscaldamento, ecc.). In sostanza, se i richiamati soggetti.

 

per altre informazioni vedere qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/superbonus-110%25

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