Superbonus anche per enti del terzo settore
04 Dicembre 2020In un’audizione del direttore dell’Agenzia delle Entrate i chiarimenti sulla detrazione alle ristrutturazioni prevista dal decreto Rilancio. Potranno accedere al beneficio anche organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus
Il “Superbonus” è un’importante misura agevolativa prevista dall’art.119 del Decreto “Rilancio” (vedi l’articolo “Superbonus, istruzioni d’uso per gli enti non profit”).
Nell’audizione che il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha svolto lo scorso 18 novembre, presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria sono stati forniti una serie di importanti chiarimenti interpretativi in merito a tale strumento, ampliando la misura del beneficio alle organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus.
Gli enti non profit che vi possono accedere
Il “Superbonus” prevede che chi esegue una ristrutturazione può contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Tra i soggetti beneficiari dell’intervento sono inclusi anche:
- le Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps), iscritte nei rispettivi registri;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro Coni, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
La possibilità per Odv, Aps ed Onlus di fruire di tale agevolazione
Non pochi dubbi aveva suscitato la restrizione del beneficio ai soli edifici residenziali, sostenuta dall’amministrazione finanziaria nella Circolare 24/E dell’8 agosto 2020, che rendeva di fatto inapplicabile il beneficio fiscale del 110% ad Odv, Aps ed Onlus.
Un importante chiarimento, a tal riguardo, è stato fornito con l’Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 novembre 2020, in cui è stato affermato che il “Superbonus” per tali enti spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, fermo restando la necessità che gli interventi ammessi al beneficio fiscale siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.
L’audizione chiarisce inoltre che per Odv, Aps ed Onlus non opera neanche la limitazione relativa alla possibilità di fruire del “Superbonus” limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Odv, Aps ed Onlus potranno quindi usufruire del beneficio fiscale anche per più di due unità immobiliari.
Per quanto riguarda, invece, l’individuazione dei limiti di spesa, la stessa va effettuata anche per tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario dell’agevolazione, tenendo conto:
- della natura degli immobili (edificio in condominio, ecc.)
- del tipo di intervento da realizzare (isolamento termico, sostituzione impianto di riscaldamento, ecc.).
Per esempio, in caso di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, la soglia massima delle spese su cui può essere fruito il 110% è pari a:
- 000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui è composto l’edificio, se è composto fino ad un massimo di 8 unità;
- 000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui è composto l’edificio, se è composto da più di 8 unità.
Il beneficio previsto per associazioni e società sportive dilettantistiche
Per quanto riguarda, infine, le associazioni e società sportive dilettantistiche rimane confermato che il “Superbonus” è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Si ricorda che l’agevolazione riguarda le associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate al Coni.