Contributi statali alle istituzioni culturali – Il Bando del MiBACT
25 Febbraio 2021Sostituita la Circolare che richiedeva la “personalità giuridica” come requisito essenziale per gli Istituti culturali (costituiti in forma di associazione) che intendevano richiedere contributi annuali al MIBACT. Si può presentare la domanda dall’1 al 31 marzo 2021.
La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del MiBACT ha pubblicato con circolare le Norme per l’ammissione ai contributi statali annuali previsti dall’articolo 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 “Nuove norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali”.
Possono presentare domanda di contributo gli istituti culturali in possesso dei seguenti requisiti (indicati all’art. 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1996, n. 248):
- siano stati istituiti con legge dello Stato e svolgano compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure siano in possesso della personalità giuridica e svolgano la loro attività da almeno un triennio;
- prestino rilevanti servizi in campo culturale;
- promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;
- svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.
Le modalità di presentazione della domanda, di valutazione delle domande e i criteri di assegnazione del contributo sono contenuti nella circolare della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali n.15/2020. La Circolare DG-ERIC n.3 del 10 febbraio 2021 abroga e sostituisce la precedente circolare (Circolare DG-ERIC n.15-2020) che richiedeva la “personalità giuridica” come requisito essenziale per gli Istituti culturali (costituiti in forma di associazione) che intendevano richiedere contributi annuali al MIBACT in forza dell’art. 8 l. n. 534/1996.
Il Forum Terzo Settore ha infatti segnalato al MiBACT una contraddittorietà tra la previsione della citata circolare e il disposto della norma primaria, dato che l’art. 1 della circolare n. 15 risultava avere un contenuto difforme dal testo vigente dell’art. 8 l. n. 534/1996 ai sensi del quale, invece, non è richiesto il possesso della personalità giuridica ai fini dell’erogazione dei contributi annuali.
Si può presentare la domanda dall’1 al 31 marzo 2021.