Trasmigrazione registro unico terzo settore, più tempo per le verifiche
03 Agosto 2022Previste tra gli emendamenti approvati nel decreto semplificazioni, la sospensione dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022 per l’esame delle pratiche del Runts e la proroga al 31 dicembre della possibilità di modificare lo statuto con il quorum dell’assemblea ordinaria. Novità anche per il 5 per mille
In sede di conversione in legge del decreto semplificazioni n. 73 del 2021 sono stati approvati diversi emendamenti che interessano le organizzazioni del Terzo settore. Alcuni di questi riguardano i tempi di verifica per la trasmigrazione di organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), le modalità di modifica degli statuti con il quorum dell’assemblea ordinaria e il 5 per mille.
Ecco nello specifico le principali novità.
Più tempo per gli Uffici Runts per verificare gli statuti delle Aps e delle Odv in trasmigrazione
Il perfezionamento della procedura di trasmigrazione per le associazioni di promozione sociale e per le organizzazioni di volontariato (art. 54 del codice del Terzo settore) ha richiesto evidentemente più tempo del previsto. Il dm n. 106 del 15/09/2020 assegnava agli Uffici 180 giorni per l’esame delle pratiche, prevedendo il configurarsi del silenzio assenso il 21 di agosto.
Con l’approvazione dell’emendamento è stata assicurata la sospensione del termine nel periodo dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022 per l’esame delle pratiche con conseguente dilatazione dei termini anche per le organizzazioni che dovessero ricevere richieste di modifiche statutarie e/o di documentazione attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali qualora in possesso di personalità giuridica.
Modifica dello statuto
Prorogata al 31 dicembre la possibilità per associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato ed Onlus di modificare lo statuto con il quorum dell’assemblea ordinaria (art. 101 del codice del Terzo settore).
Si ricorda che tale facoltà è contemplata esclusivamente:
1) con riferimento alle associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato ed Onlus iscritte nei previgenti registri e anagrafe;
2) quando la modifica interviene per adeguare gli statuti “alle nuove disposizioni inderogabili” o per “introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”. Qualora si introducano clausole facoltative o clausole non contemplate dal codice del Terzo settore si rende necessario comunque osservare il quorum dell’assemblea straordinaria.
Cinque per mille: la dematerializzazione della scheda di scelta di destinazione
Viene consentita la dematerializzazione delle modalità di acquisizione e trasmissione da parte dei sostituti d’imposta delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef espresse dai dipendenti che presentano il modello 730 tramite il datore di lavoro, analogamente a quanto avviene per i modelli 730 presentati direttamente tramite il portale dell’Agenzia delle entrate ovvero tramite intermediari abilitati.