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Le nuove norme fiscali per il Terzo settore: una guida semplificata

Il via libera UE alle norme fiscali 

La Commissione Europea ha dato via libera a gran parte delle norme fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore (Titolo X del decreto legislativo 117 del 2017), rimaste fino ad oggi non operative. Il nuovo regime fiscale entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 per gli Enti di Terzo Settore (ETS), cioè quelli iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). In questi mesi, gli ETS dovranno quindi comprendere quali norme si vedranno applicate in base alla qualifica che hanno assunto o, nel caso delle Onlus che ancora non hanno operato la scelta, che intendono assumere (associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, imprese sociali ecc.) alla luce delle nuove disposizioni.

Con l’autorizzazione dell’UE giunge a compimento la riforma del Terzo settore iniziata nel 2016, mettendo fine a un lungo periodo di incertezza. Le norme fiscali, però, necessitano di molti chiarimenti che saranno oggetto di interpretazione dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, sarà necessaria un’armonizzazione tra le nuove norme fiscali e le disposizioni sull’Iva. Fino ad oggi, infatti, è stata solo prevista la proroga al 1° gennaio 2026 del regime di esclusione per gli ETS non commerciali; inoltre, l’esenzione per determinate attività – quali, fra tutte, quelle socio-assistenziali – è prevista solo per gli ETS non commerciali, con esclusione di ETS commerciali e imprese sociali.

 

Gli enti “commerciali” e “non”

Il pacchetto fiscale autorizzato dall’UE introduce dei criteri per distinguere le attività di interesse generale svolte dagli ETS in commerciali e non commerciali. Un ETS sarà considerato non commerciale se le entrate provenienti dalle attività non commerciali sono superiori alle entrate proveniente da attività commerciali. A loro volta, le attività di interesse generale saranno considerate non commerciali se svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi, nel caso in cui i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi. Va però chiarita la corretta contabilizzazione e attribuzione dei costi al fine del calcolo della percentuale del 6%.

Con l’entrata in vigore della parte fiscale della riforma, gli ETS potranno beneficiare di misure vantaggiose, tra cui il social bonus (già in vigore) o il regime forfettario.

 

Il regime forfettario per gli enti non commerciali

 Gli Enti di Terzo Settore non commerciali potranno beneficiare, in riferimento alle attività svolte con modalità commerciali, del regime forfettario per il reddito d’impresa, con un coefficiente di redditività dal 5% al 17% a seconda della tipologia di attività svolta e dei ricavi dell’ente.

Alle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e alle OdV (Organizzazioni di Volontariato) si applicherà uno specifico regime forfettario nel caso in cui la soglia massima dei ricavi non superi i 130mila euro. Il coefficiente di redditività sarà del 3% nel caso delle APS, mentre sarà dell’1% nel caso delle OdV. 

Il regime forfettario previsto dalla legge 398 del 1991 non si potrà applicare più agli ETS, rimanendo fruibile solo dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalla società sportive dilettantistiche non iscritte al RUNTS.

 

Le imprese sociali

Le imprese sociali potranno beneficiare della totale detassazione degli utili reinvestiti per lo svolgimento dell’attività statuaria o per l’incremento del patrimonio.

La norma sugli incentivi per gli investitori nelle imprese sociali, invece, è in attesa di approfondimento da parte della Commissione europea. La previsione è di agevolazioni simili a quelli per le start-up innovative, con una detrazione IRPEF del 30% per le persone fisiche che investono fino a un milione di euro e una deduzione IRES del 30% per le persone giuridiche che investono fino a un milione e 800mila euro, per periodo d’imposta.

 

Le Onlus

A partire dal 1° gennaio 2026, scomparirà la definizione di “Onlus”. Fino al 30 marzo 2026, le attuali Onlus potranno scegliere se diventare Enti di Terzo Settore, iscrivendosi in una delle sezioni previste dal RUNTS. In alternativa, dovranno devolvere il patrimonio accumulato a partire dall’assunzione della qualifica di Onlus.

 

I vantaggi fiscali

Rimane ancora sospesa, in attesa di approfondimenti della Commissione europea, l’istituzione dei titoli di solidarietà. Si tratta di nuovi strumenti di finanza sociale, con i quali si potranno finanziare le attività  degli Enti di Terzo Settore.

 Altre norme fiscali vantaggiose per il Terzo settore erano già in vigore e lo rimarranno, non necessitando del via libera della Commissione Europea. Tra queste:

  • Social bonus: un credito d’imposta pari al 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50%, per quelle effettuate da enti o società, in favore degli enti del Terzo settore che recuperano immobili pubblici inutilizzati, beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.
  • Esenzione per tutti gli ETS dall’imposta di bollo per atti, istanze, contratti, certificazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico.
  • Meno imposte su atti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale (es. imposte di registro, catastali ecc..)
  • Detrazione del 30% per le erogazioni liberali delle persone fisiche a favore degli ETS (sale al 35% nel caso delle organizzazioni di volontariato), per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. Nel caso di società ed enti, si applica invece una deduzione fino al 10% del reddito complessivo netto dichiarato.
  • Agevolazioni fiscali per le APS, anche nei rapporti di rete: non vengono considerati commerciali (e quindi sono irrilevanti ai fini fiscali) gli scambi tra il socio e l’associazione, nel rapporto con la rete e tra le stesse organizzazioni aderenti. In altre parole, questi scambi non vengono riconosciuti come commerciali.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili in questo articolo su Cantiere Terzo Settore.

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