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12/03/2020: Coronavirus, “Italia zona protetta” – nuove disposizioni

Le nuove indicazioni anche per gli Enti del Terzo Settore 

 

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 11 marzo 2020, in vigore dal 12 marzo, apporta ulteriori restrizioni  – valide sino al 25 marzo 2020 – applicate sull’intero territorio nazionale.

Esse integrano quelle previste dal Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020, in vigore dal 10 marzo, estende a tutta l’Italia le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio del 8 marzo 2020 (Ulteriori misure di contrasto al Coronavirus). Sono previste disposizioni valide sino al 03 aprile 2020 e alcune riguardano anche gli Enti del Terzo Settore, qui di seguito riepilogate nel seguente estratto.

SI INVITA ALLA LETTURA COMPLETA DEI PROVVEDIMENTI

SI INVITA AL MASSIMO RISPETTO  DELLE DISPOSIZIONI E ALLA LORO PIÙ AMPIA DIFFUSIONE

 

DPCM 11 marzo 2020 –  art 1 (Estratto)

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

  1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 (…)
  2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti (…)
  3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse di quelle individuate nell’allegato 2 (…)
  4. Restano garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione comprese le filiere che ne fornisco beni e servizi. (…)

 

DPCM 9 marzo 2020 Art 1 (estratto)

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.
  2. Sull’intero territorio nazionale  e’  vietata  ogni  forma  di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. (…)

 

DPCM  8 marzo 2020 Art 1 comma 1 (estratto)

a) Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

d) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. (…)

e) Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati d promuovere (…) la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie (…)

g) Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi comprese quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblici, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, (…); nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

h) Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia (…) e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado (…)

l) Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D Lgs 22/01/2004, n. 42;

n) Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalla 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro di cui all’allegato 1 lettera d);

q) Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto (…)

s) Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

Art 2

Misure valide sull’intero territorio nazionale

Comma 1

r) la modalità di lavoro agile [smart working o lavoro a distanza] disciplinata dagli art da 18 a 23 della L 22/05/2017, n. 81, può essere applicata (…) dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, (…)

s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

Allegato 1 al DPCM  8 marzo 2020 

    Misure igienico-sanitarie:

  1. lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  mettere   a disposizione in tutti  i  locali  pubblici,  palestre,  supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per il lavaggio delle mani;
  2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie acute;
  3. evitare abbracci e strette di mano;
  4. mantenimento,  nei  contatti  sociali,  di   una   distanza interpersonale di almeno un metro;
  5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  6. evitare  l’uso  promiscuo  di  bottiglie  e  bicchieri,  in particolare durante l’attivita’ sportiva;
  7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che siano prescritti dal medico;
  10. pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol;
  11. usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malati  o se si presta assistenza a persone malate.

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