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Più 60 milioni di euro al Terzo settore: ecco alcune misure previste nella conversione del Sostegni bis

Aiuti al settore sportivo, proroga all’accesso al credito anche per gli enti non commerciali, centri estivi, povertà educativa, credito d’imposta per gli affitti, previsioni per le Ipab ma anche più attenzione alle non autosufficienze. I principali provvedimenti che interessano anche il non profit.

Con la legge n. 106 del 23 luglio 2021 è stato convertito in legge il dl n. 73/2021, cosiddetto decreto “Sostegni bis”, con il quale il Governo ha previsto, tra l’altro, la proroga dell’accesso al credito per gli enti non commerciali, un ricco pacchetto di contributi a fondo perduto, importanti misure a sostegno del settore sportivo, il rinnovo dei crediti di imposta per i canoni di locazione. E, ancora, il sostegno alla cultura e alle famiglie, oltre il potenziamento dei centri estivi e il contrasto alla povertà educativa.

In sede di conversione in legge sono state peraltro inserite nel provvedimento una serie di importanti novità.

Per il Terzo settore si segnalano, in modo particolare, l’incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (Ets) e alcune previsioni relative alle Ipab, al settore sociosanitario, allo sport, ai minori e alle non autosufficienze.

Qui di seguito, un utile riepilogo delle principali misure di interesse contenute nella conversione del dl n. 73/2021, così come convertito dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021.

Più 60 milioni di euro per il Fondo straordinario per il sostegno degli Ets

Una delle novità introdotte dalla legge di conversione è l’incremento di 60 milioni di euro, per il 2021, del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (art. 1-quarter).

Come noto, il cosiddetto decreto “Ristori” (dl 137/2020, art. 13-quaterdecies) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Fondo straordinario per il sostegno degli Ets con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro (per maggiori informazioni qui un approfondimento).

Tale Fondo, istituito per far fronte alla crisi economica degli Ets, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è espressamente rivolto agli Ets che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, alle associazioni di promozione iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono fissati con decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e del Ministro dell’Economia, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (non ancora emanato).

Il Fondo è stato già incrementato dal decreto “Sostegni” (art. 14 dl n. 41/2021) di 100 milioni di euro per il 2021 (a questo link la notizia).

Inoltre, per il 2021, una quota di 20 milioni a valere su tale Fondo è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli enti non commerciali residenti, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita Iva, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti e disabili, ancorché svolte da enti pubblici.

Più tempo per accedere al credito per gli enti non commerciali

Prorogata dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 la disciplina dell’intervento straordinario del Fondo di garanzia Pmi per gli enti non commerciali (art. 13).

Sappiamo che l’art. 13, comma 12-bis dl n. 23/2020 – come modificato dal dl n. 104/2020 (cosiddetto dl Agosto) – aveva prorogato al 31 dicembre 2020 la destinazione delle risorse del Fondo (art. 2, comma 100, lett. a della legge n. 662/1996) all’erogazione della garanzia in favore degli enti non commerciali, compresi gli Ets e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Con la legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) la concessione dei finanziamenti garantiti da questo Fondo è stata prorogata al 30 giugno 2021 unicamente per le piccole e medie imprese la cui attività risulti danneggiata dall’emergenza sanitaria, senza alcun riferimento espresso agli enti non commerciali, la cui proroga risulta pertanto già scaduta il 31 dicembre 2020.

Da qui la necessità fortemente avvertita in questi mesi – ora formalizzata nell’art. 13 dl n. 73/2021 – di prevedere una proroga anche per gli enti non commerciali, similmente a quanto già previsto per la generalità degli altri beneficiari.

Il pacchetto di contributi a fondo perduto

Previsto anche un ricco pacchetto di contributi a fondo perduto (art. 1), di cui abbiamo già trattato nell’articolo Contributo a fondo perduto Sostegni bis, come presentare la richiesta”.

Il rinnovo del credito d’imposta per gli affitti d’azienda

Rinnovato per 5 mesi, da gennaio a maggio 2021, il credito d’imposta per i canoni di locazione (maggiori informazioni a questo link) per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente al 26 maggio 2021, nonché per gli enti non commerciali, compresi gli Ets e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 4).

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, tale credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il comma 2-bis della stessa disposizione, introdotto in sede di conversione, estende tale credito, a determinate condizioni, anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del dl n. 73, nonché ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Misure a sostegno del settore sportivo

Sono significative le misure adottate a sostegno del settore sportivo per affrontare il periodo della ripartenza e del rilancio dello sport.

Reiterato, per l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto per il secondo semestre del 2020 (art. 10).

La stessa disposizione, parzialmente modificata in sede di conversione, disciplina poi l’istituzione e le modalità di riparto, per l’anno 2021, di un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro (nel testo originario la dotazione era di 56 milioni), in termini di tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche (che rispondano a determinati requisiti) per la sanificazione e prevenzione, nonché per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19.

È poi previsto il rifinanziamento, per 190 milioni di euro per l’anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Al fine di provvedere alle esigenze di liquidità delle società sportive, è ampliato il perimetro soggettivo e potenziata la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 30 milioni di euro per l’anno 2021) e il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 13 milioni di euro per l’anno 2021).

Sono inoltre modificati i termini di avvio dell’applicazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi di riforma dello sport (dlgs nn. 36, 37, 38, 39 e 40/2021) emanati in attuazione della legge n. 86/2019.

Oltre a intervenire sulla disciplina per l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (dlgs 39/2021), la conversione del Sostegni bis destina poi un contributo per il 2021 per le associazioni e società sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva per le spese sostenute durante l’emergenza da Covid-19 per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori.

Destina 6 milioni di euro a Sport e salute S.p.A. per il progetto “Sport nei parchi”, promosso dalla medesima società, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani.

Per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall’emergenza Covid-19, è inoltre prevista una limitata proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle concessioni demaniali e comunali relative ad impianti sportivi, che siano già scadute o in attesa di rinnovo, o in scadenza entro il 31 dicembre 2021, in analogia con quanto già previsto per le società sportive iscritte nel Registro del Coni.

Da ultimo, l’art. 44 prevede, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il Cip (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata a loro associati, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal Coni o dal Cip, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, nel rispetto di un limite di spesa pari a 220 milioni di euro per il 2021, un’indennità una tantum, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito, nell’anno di imposta 2019, in relazione ad attività rientranti in determinate fattispecie individuate dal dl stesso. Il riconoscimento dell’indennità è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività; si considera in ogni caso cessati a causa della suddetta emergenza anche i rapporti di collaborazione scaduti entro il 31 marzo 2021 e non rinnovati. L’indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A.

Il potenziamento dei centri estivi e il contrasto alla povertà educativa

Per sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, è previsto che una quota di risorse a valere sul “Fondo per le politiche della famiglia” è destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (art. 63).

I criteri di riparto delle risorse ai Comuni verranno stabiliti con decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia, tenendo conto dei dati relativi alla popolazione minorenne, insieme alle modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati.

Sul punto deve rammentarsi che il 21 maggio 2021 sono state pubblicate le nuove “Linee guida per le attività con bambini e ragazzi” adottate, in aggiornamento rispetto a quelle del 17 maggio 2020, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia.

Per l’anno 2022 è poi prorogato il “Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile”, la cui dotazione è incrementata di 45 milioni di euro per l’anno 2021 e di 55 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 63).

Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli Ets e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti,  comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19 (art. 32).

Tale credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Si ricorda che, per le spese relative al 2020, l’art. 125 dl n. 34 del 2020 ha già riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli Ets e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo, un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Sostegno alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza

Come sostegno economico alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, l’art. 1-quinquies, introdotto in sede di conversione, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia delle finanze, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, che costituiscono il limite di spesa per il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti dalle Ipab negli anni 2020 e 2021 in ragione dell’emergenza Covid-19. Il contributo straordinario è riconosciuto a titolo compensativo a favore di ciascuna delle Ipab sulla base dei costi sostenuti per:

  • la sanificazione dei locali;
  • l’adozione di dispositivi di protezione personali per ospiti e operatori;
  • l’adeguamento strutturale dei locali.

Il riparto del Fondo tra le regioni e le province autonome interessate è disposto con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione alle Ipab presenti nel territorio delle regioni di riferimento. Inoltre con il medesimo decreto sono individuati i criteri e le modalità per la concessione del sostegno economico.

Più 40 milioni al Fondo per le non autosufficienze

L’articolo 37-bis, introdotto durante l’esame alla Camera, incrementa di 40 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo per le non autosufficienze allo scopo di finanziare specificamente programmi di assistenza domiciliare ed assistenza domiciliare integrata, per potenziare l’assistenza e i servizi relativi ai progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti.

Altre importanti misure

Il dl n. 73/2021 convertito in legge contiene anche altre previsioni di interesse anche per il Terzo settore.

  • È istituito un “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse” con una dotazione di 140 milioni di euro per l’anno 2021 (il testo originario del dl prevedeva una dotazione di 100 milioni di euro) a sostegno delle attività economiche rimaste chiuse per un periodo complessivo di almeno quattro mesi nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del dl n. 73/2021 (art. 2, commi 1-4).
  • Per sostenere il settore delle fiere e dei congressi, in sede di conversione è stato previsto l’incremento di 50 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi in seguito all’emergenza da Covid-19, istituito dall’art. 38, comma 3 dl n. 41/2021, destinando l’importo anche al ristoro a favore degli erogatori dei servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante dall’attività di fiere e congressi (art. 2, commi 4-bis-4-quater).
  • L’art. 19-bis, introdotto in sede di conversione, consente di usufruire del credito di imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit fino al 31 dicembre 2021. Chiarisce inoltre quali spese rientrano tra i costi agevolabili e fissa l’importo massimo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, pari a 10.000 euro per ciascun contribuente.

Risulta quindi modificato l’art. 38-ter dl n. 34 del 2020 (cosiddetto dl rilancio), che, all’esplicito scopo di sostenere il rafforzamento sull’intero territorio nazionale dell’ecosistema delle società benefit, ha riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit. L’agevolazione era riferita, nella formulazione originaria della norma, ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020. Il dl n. 183/2020 aveva già differito tale termine al 30 giugno 2021. Per effetto del dl n. 73/2021 tale credito di imposta viene concesso per i costi sostenuti sino al 31 dicembre 2021.

  • Con riferimento alla certificazione verde per cerimonie e viaggi negli Stati membri dell’Unione europea, l’art. 34, comma 9-bis, inserito in sede di conversione, esenta i minori al di sotto dei sei anni dal possesso della certificazione verde Covid-19 per la partecipazione ai banchetti organizzati per cerimonie ed eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti.

Più in particolare, la lett. a) del comma 9-bis dell’art. 34 aggiunge all’art. 8-bis dl n. 52/2021 il comma 2-bis con la finalità di esentare i bambini al di sotto dei 6 anni dal requisito del possesso della certificazione verde Covid-19 per la partecipazione ai banchetti nell’ambito delle cerimonie ed eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti. La norma intende in tal modo sostenere il settore delle cerimonie duramente colpito nel periodo pandemico.

In proposito va ricordato che l’art. 8-bis del citato dl n. 52/2021 ha consentito:

  • dal 1° luglio 2021, la ripresa delle attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e circoli associativi del Terzo settore situati in zona gialla;
  • dal 15 giugno 2021 la ripresa in zona gialla delle feste, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, conseguenti alle cerimonie civili o religiose con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

La riapertura dei centri culturali, sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore nonché lo svolgimento di feste e cerimonie è consentito nel rispetto dell’ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 recante le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” del 20 maggio 2021, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico.

  • Il comma 9-ter dell’art. 34, anch’esso introdotto in sede di conversione, è finalizzato a dare completa attuazione alla normativa vigente che istituisce l’area delle professioni sociosanitarie per far fronte al perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Allo scopo si prevede di collocare il personale dipendente del Sistema sanitario nazionale (Snn) appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e operatore sociosanitario, già collocato nei ruoli tecnici, nel nuovo ruolo sociosanitario che viene istituito nell’ambito del personale dipendente degli enti ed aziende del Ssn.
  • A proposito del reddito di emergenza, sono riconosciute, per l’anno 2021, ulteriori quattro quote relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 (art. 36).
  • Riguardo il reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità, sono modificate le modalità di erogazione dell’indennità per gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (art. 37).
  • È inoltre incrementato il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, lett. a) dl n. 185/2008 di 125 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 45).
  • È istituito, al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni, con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, previa intesa in conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di determinati criteri (art. 53).
  • L’art. 56-quater, introdotto in sede di conversione, istituisce un Fondo presso il Ministero dell’Interno con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2021, per contribuire alle spese sostenute dai Comuni fino a 3.000 abitanti per l’assistenza ai minori per i quali è stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria.
  • È incrementato il Fondo per le politiche giovanili, di cui all’art. 19, comma 2 dl n. 233/2006, per un importo pari a 35 milioni di euro per l’anno 2021 (nel testo originario era di 30 milioni di euro), allo scopo di finanziare, nel limite di  spesa  autorizzato, politiche di prevenzione e  contrasto ai  fenomeni  di  disagio   giovanile  e comportamenti  a  rischio,  compresi  quelli  dovuti all’uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza  e  supporto  psicologico, azioni volte a favorire l’inclusione e l’innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di  età inferiore ai 35 anni (art. 64).
  • Sono rifinanziati, a sostegno della cultura, alcuni Fondi istituiti presso il Ministero della Cultura (art. 65).

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