Domande per contributi a fondo perduto
06 Dicembre 2021Pubblicate le indicazioni per la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario titolari di partita IVA
Pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate le indicazioni circa il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, commi da 16 a 27, d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021.
Una breve scheda
Destinatari del contributo
Il contributo spetta:
- a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato ( 1, comma 16 d.l. n. 73/2021);
- ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 TUIR, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b) dl. n. 73/2021 o compensi di cui all’art. 54, comma 1 TUIR non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del d.l. n. 73/2021 ( 1, comma 18 d.l. n. 73/2021);
- agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Il contributo spetta se il risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è inferiore almeno del trenta per cento rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data del 26 maggio 2021, agli enti pubblici di cui all’art. 74 d.l. n. 73/2021, agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis TUIR (art. 1, comma 17 d.l. n. 73/2021).
Contenuti, modalità di predisposizione e trasmissione dell’istanza
Nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e i termini di presentazione.
La trasmissione dell’istanza
- è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- può avvenire direttamente dal richiedente o tramite un intermediario;
- può essere effettuata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione e comunque non oltre il 30 settembre 2021;
- può essere effettuata dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021.
A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico ai fini della successiva elaborazione ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Successivamente l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli sulle informazioni contenute nell’istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli, l’Agenzia delle entrate comunica l’eventuale scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto.
Calcolo del contributo
Il provvedimento indica i criteri per la determinazione dell’ammontare del contributo.
L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.
Erogazione del contributo
L’importo del contributo
- è determinato in base ai valori indicati sull’istanza;
- è erogato mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo;
- su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, come credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 241/1997, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
Controlli
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.
LINK UTILI
Provvedimento del 29 novembre dell’Agenzia delle entrate: Normativa e prassi – Provvedimento del 29 novembre 2021 – Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)
d.l. n. 73/2021 DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 – Normattiva