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DDL riforma terzo settore – Articolo 2. Concluso l’esame dell’emendamento su vigilanza, monitoraggio e controllo

La Commissione Affari Sociali della Camera, nella riunione di ieri, 11 marzo, ha concluso l’esame dell’emendamento aggiuntivo proposto dalla relatrice On. Lenzi.

Sono stati approvati alcuni subemendamenti (cfr più sotto) e approvato definitivamente il testo, che risulta come segue.

 

Art. 2-bis 
(Vigilanza, monitoraggio e controllo).

1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all’articolo 4, e sulle relative attività, finalizzate a garantire l’uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ed essi applicabile, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione per quanto di competenza con i ministeri interessati e con l’Agenzia delle entrate, ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all’articolo 2-ter, lettera n). Nello svolgimento di tali funzioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua modalità di coinvolgimento e raccordo anche con le strutture di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), e informa delle funzioni svolte i soggetti di volta in volta interessati.
2. Il Ministero del lavoro e delle   politiche sociali, nell’ambito delle attività di cui al comma 1, promuove l’adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore, con particolare riguardo per quelli di piccole dimensioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli organismi maggiormente rappresentativi degli enti stessi o con le strutture di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e).
3.   Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione di impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2-ter, comma 1, lettera l). Per valutazione di impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa sul breve, medio e lungo periodo degli effetti sulla comunità di riferimento delle attività svolte rispetto all’obiettivo individuato.

 

Subemendamenti approvati riferiti all’articolo aggiuntivo 2.06 del relatore

All’articolo aggiuntivo 2.06 del relatore, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e informa delle funzioni svolte i soggetti di volta in volta interessati. 0. 2. 06. 2. (Nuova  formulazione)Binetti.

All’articolo aggiuntivo 2.06 del relatore, comma 2, dopo la parola: adeguate aggiungere le seguenti: ed efficaci. 0.  2.  06.  23. (Nuova formulazione) Grillo.

All’articolo aggiuntivo 2.06 del relatore, comma 2, dopo le parole: Terzo settore aggiungere le seguenti: con particolare riferimento a quelli di piccole dimensioni. 0.  2. 06. 3.(Nuova  formulazione)Binetti.

All’articolo aggiuntivo 2.06 del relatore, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3.   Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione di impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2-ter, comma 1, lettera l). Per valutazione di impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa sul breve, medio e lungo periodo degli effetti sulla comunità di riferimento delle attività svolte rispetto all’obiettivo individuato. 0.  2. 06. 37.Miotto.

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