LE AUTORITÀ DI GESTIONE DEI PROGRAMMI
Le Autorità di Gestione sono organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per la gestione di un programma operativo. Lo Stato può esercitare tale funzione. L’Autorità di Gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.
Fra le principali funzioni dell’Autorità di Gestione rientrano quelle di assistere e presiedere il Comitato di Sorveglianza, presentare alla Commissione le Relazioni di Attuazione Annuali e le eventuali proposte di modifica del Programma, informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento, rendere disponibili agli Organismi Intermedi e ai beneficiari tutte le informazioni utili per l’esecuzione dei loro compiti e l’attuazione degli interventi. È inoltre responsabile della definizione del Piano di Valutazione e della Strategia di Comunicazione del Programma.
Il tema della comunicazione è estremamente importante in quanto strettamente connesso con lo sviluppo delle relazioni con il partenariato. In particolare le Autorità di Gestione, entro sei mesi dall’approvazione del programma, devono garantire la funzionalità di un sito web che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma. Il sito deve riportare:
- un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati, aggiornato almeno tre volte all’anno, con i dati indicativi seguenti: area geografica interessata, obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato, tipologia di richiedenti ammissibili, importo totale del sostegno per l’invito, data di apertura e chiusura dell’invito
- l’elenco delle operazioni finanziate specificando il beneficiario, la denominazione e lo scopo dell’operazione, i tempi di realizzazione, il costo, il fondo e l’obiettivo specifico interessati, il tasso di cofinanziamento dell’Unione; la località o la geolocalizzazione
I dati sono pubblicati sul sito web in formati aperti e leggibili meccanicamente, consentendo di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati. Inoltre devono essere messi a disposizione di istituzioni sia dello SM che dell’UE. Pertanto i beneficiari devono essere informati che i dati saranno resi pubblici.
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