I COMITATI DI SORVEGLIANZA E IL RUOLO DEL PARTENARIATO ECONOMICO-SOCIALE
Il Codice Europeo di Condotta sul Partenariato, fra le altre cose, detta le norme su come il partenariato debba essere coinvolto nelle fasi di programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi cofinanziati dai fondi UE per la coesione. In proposito particolare rilievo assumono i Comitati di Sorveglianza che sono gli organi deputati a valutare, con cadenza almeno annuale, lo stato di avanzamento del programma e i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi previsti. Pertanto rappresentano la principale sede di confronto fra tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nell’attuazione dei programmi e i rappresentanti del partenariato di riferimento.
In particolare il Comitato di Sorveglianza:
- Esamina: i progressi compiuti nell’attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali; tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte; il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all’attuazione del programma; i progressi compiuti nell’effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l’eventuale seguito dato agli esiti delle stesse; l’attuazione di azioni di comunicazione e visibilità; il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione; i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e dei partner e dei beneficiari.
- Approva: la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni; le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FEAMPA; il piano di valutazione e le eventuali modifiche; le eventuali proposte di modifica di un programma avanzate dall’autorità di gestione.
Il comitato di sorveglianza può rivolgere raccomandazioni all’autorità di gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l’onere amministrativo per i beneficiari.
Nella composizione dei Comitati di Sorveglianza è necessario garantire una rappresentanza equilibrata delle autorità competenti, degli organismi intermedi e dei rappresentanti dei partners economico sociali (da selezionare attraverso un processo trasparente). Fra questi ultimi vanno ricompresi “i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi incaricati di promuove l’inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere e la non discriminazione”. Al Comitato di Sorveglianza possono essere ammessi anche rappresentanti non membri (per es. la BEI).
Alle riunioni partecipano i rappresentanti della Commissione in veste consultiva e di sorveglianza.
LE AUTORITÀ DI GESTIONE DEI PROGRAMMI precedente – successiva LA SEGRETERIA FONDI UE PRESSO IL FORUM DEL TERZO SETTORE